Art. 7

LEGGE 7 marzo 1957, n. 93

In vigore dal 7 apr 1957
Il primo comma dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, numero 1316, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, è sostituito dal seguente: "Il Consiglio di amministrazione dell'Ente dura in carica un quadriennio. Le elezioni previste alle lettere e) ed f) dell' della presente legge si svolgono secondo le modalità fissate dallo statuto dell'Ente".
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