Art. 6

LEGGE 7 marzo 1957, n. 93

In vigore dal 7 apr 1957
Il penultimo comma dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, numero 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione è altresì costituito presso l'Ente un Collegio di revisori dei conti composto di tre membri designati rispettivamente dal Ministro per la pubblica istruzione, da quello per il tesoro e dalla Corte dei conti e scelti tra funzionari in servizio o a riposo delle rispettive Amministrazioni".
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