Art. 4
LEGGE 7 marzo 1957, n. 93
In vigore dal 7 apr 1957
L' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, è sostituito dal seguente:
"Sono iscritti d'ufficio all'Ente:
a) gli insegnanti di ruolo in attività di servizio;
b) i direttori e gli ispettori scolastici in attività di servizio.
Gli iscritti d'ufficio mantengono il diritto alle prestazioni di cui al precedente art. 2-bis anche dopo il collocamento in pensione.
Gli insegnanti non di ruolo delle scuole elementari di Stato, gli insegnanti delle scuole elementari parificate nonchè le direttrici e le maestre titolari delle scuole materne di cui alla lettera c) del secondo comma dell' possono essere iscritti all'Ente su loro domanda alle condizioni determinate dallo statuto".
Storico versioni
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