Art. 2
LEGGE 28 giugno 1956, n. 596
In vigore dal 20 lug 1956
È autorizzata la liquidazione a carico dello Stato dell'onere derivante dal mancato collocamento, per causa di forza maggiore, entro il termine previsto ed ai prezzi ufficialmente fissati, dell'olio di produzione 1947-48, del contingente affluito agli oleari del popolo, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1216.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1956-06-28;596#art-2