Art. 3

LEGGE 28 giugno 1956, n. 596

In vigore dal 20 lug 1956
L'effettiva entità degli oneri a carico dello Stato a termine della presente legge verrà accertata e liquidata dal M.A.F., attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione, da compilare e da presentare dagli enti gestori. Le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro.
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