Art. 5

LEGGE 28 giugno 1956, n. 596

In vigore dal 20 lug 1956
È altresì autorizzata la corresponsione di ulteriori acconti, fino a raggiungere la misura del 90 per cento di cui all'articolo precedente e con le stesse modalità in detto articolo indicate, sul credito vantato dalle aziende di credito finanziatrici per le gestioni di ammasso e di distribuzione dei cereali, prodotti e derivati delle campagne 1946-1947 e 1947-1948, i cui oneri sono stati assunti a carico dello Stato, rispettivamente con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1947, n. 256, e con legge 12 luglio 1949, n. 459.
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