Art. 6

LEGGE 28 giugno 1956, n. 596

In vigore dal 20 lug 1956
In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione dei precedenti saranno pagati, mediante la emissione di mandati diretti, a favore degli Enti gestori i quali provvederanno immediatamente a ripartirli tra le aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. I mandati diretti emessi per il pagamento degli acconti e per in liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575.
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