Art. 2 · LEGGE 28 giugno 1956, n. 596

Art. 2

LEGGE 28 giugno 1956, n. 596

In vigore dal 20 lug 1956
È autorizzata la liquidazione a carico dello Stato dell'onere derivante dal mancato collocamento, per causa di forza maggiore, entro il termine previsto ed ai prezzi ufficialmente fissati, dell'olio di produzione 1947-48, del contingente affluito agli oleari del popolo, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1216.
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