Art. 9
LEGGE 29 marzo 1956, n. 288
In vigore dal 11 mag 1956
Le nomine e le promozioni degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica.
L'anzianità di grado è assoluta e relativa.
Per anzianità assoluta s'intende il periodo trascorso dall'ufficiale nel proprio grado, salvi gli eventuali aumenti e detrazioni disposti a termini di legge; per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza dell'ufficiale tra i pari grado dello stesso ruolo.
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