Art. 2
LEGGE 29 marzo 1956, n. 288
In vigore dal 12 mar 1963
Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono ufficiali di pubblica sicurezza, gli ufficiali superiori ed inferiori del Corpo sono, inoltre, ufficiali di polizia giudiziale
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1956-03-29;288#art-2