Art. 7

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 11 mag 1956
La Commissione di disciplina prevista nell'art. 246 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, è composta dal prefetto, che la convoca e la presiede con facoltà di delegare un vice prefetto, dal questore o dal vice questore e da un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, designato dall'ispettore di zona. Un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, designato dall'ispettore di zona, di grado non superiore a capitano, esercita le funzioni di segretario.
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