Art. 5

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 11 mag 1956
Per l'espletamento dei compiti indicati nell', gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dipendono dai propri superiori gerarchici e hanno le attribuzioni che le norme del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modifiche, conferivano ai funzionari di pubblica sicurezza incaricati del comando dei reparti degli agenti di pubblica sicurezza ed ai dirigenti di altri uffici e servizi del Corpo stesso.
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