Art. 6

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 11 mag 1956
Al questore compete: l'approvazione delle punizioni inflitte dai comandanti dei reparti provinciali a sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza in forza ai reparti predetti nonchè l'autorizzazione al deferimento dello stesso personale alla Commissione di disciplina; l'approvazione dei trasferimenti nell'ambito dei reparti provinciali; la facoltà di limitare o sospendere, per esigenze di servizio, la concessione delle licenze. I provvedimenti di cui sopra possono essere disposti dal questore anche di propria iniziativa. Le attribuzioni di cui ai commi precedenti competono anche ai dirigenti degli uffici compartimentali di polizia ferroviaria e di polizia di frontiera. Sono devolute ai comandanti di Corpo di cui al precedente art. 4 tutte le altre attribuzioni che il regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, demandava ai questori ed ai direttori delle scuole di polizia.
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