Art. 4

LEGGE 18 ottobre 1955, n. 908

In vigore dal 30 nov 1982
(Comitato per la gestione del Fondo). I finanziamenti sono deliberati da un Comitato avente sede a Trieste, nominato con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il bilancio. Il Comitato è composto: da un presidente; da tre membri designati dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio, dei quali due scelti tra gli esponenti delle attività economiche indicati dalla Camera di commercio di Trieste, e uno tra gli esponenti delle stesse attività indicati dalla Camera di commercio di Gorizia; da cinque membri designati rispettivamente dai Ministeri del bilancio, del tesoro, dell'industria, dei lavori pubblici e della marina mercantile. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati. Possono essere di volta in volta chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, esperti nei problemi rientranti nelle attribuzioni di questo. Il Comitato determina l'ammontare e la durata del mutuo ed il saggio dell'interesse dovuto. Le relative deliberazioni sono comunicate dal presidente al Ministero del tesoro e diventano esecutive dopo venti giorni dalla comunicazione salvo che il Ministero stesso non ne disponga la revoca od il riesame. Le spese per il funzionamento del Comitato sono stabilite annualmente dal Ministero del tesoro su proposta del Comitato stesso e fanno carico al fondo di cui all' della presente legge. Le relative somme sono somministrate al presidente trimestralmente.
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