Art. 9

LEGGE 18 ottobre 1955, n. 908

In vigore dal 23 ott 1955
(Variazioni di bilancio). Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1955-10-18;908#art-9

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo