Art. 10

LEGGE 18 ottobre 1955, n. 908

In vigore dal 23 ott 1955
(Entrata in vigore). La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 ottobre 1955 GRONCHI SEGNI - VANONI - ANDREOTTI - GAVA - ROMITA - CORTESE - - CASSIANI Visto, il Guardasigilli: MORO
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