Art. 10 · LEGGE 18 ottobre 1955, n. 908

Art. 10

LEGGE 18 ottobre 1955, n. 908

In vigore dal 23 ott 1955
(Entrata in vigore). La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 ottobre 1955 GRONCHI SEGNI - VANONI - ANDREOTTI - GAVA - ROMITA - CORTESE - - CASSIANI Visto, il Guardasigilli: MORO
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