Art. 2
LEGGE 18 ottobre 1955, n. 908
In vigore dal 1 gen 2001
(Destinazione del Fondo - Mutui -
Interessi e spese di gestione).
Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali ed aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione dei lavori pubblici nonchè, per una quota fino al 20 per cento della consistenza patrimoniale del Fondo, per il finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, realizzati da parte degli enti previsti dall'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dei soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, i mutui sono ammortizzabili nel periodo massimo di quindici anni e non possono superare il 50 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti finanziati; i finanziamenti per iniziative industriali e artigiane e per attività turistico-alberghiere possono essere concessi al 70 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti; le eventuali perdite sono a carico del Fondo e degli istituti incaricati dei finanziamenti ai sensi dell' nella misura, rispettivamente, dell'80 e del 20 per cento
.
In casi eccezionali e con la preventiva approvazione del Ministero del tesoro i mutui possono essere anche accordati per una somma non superiore al 75 per cento della spesa, fermi restando i limiti di tempo previsti per l'ammortamento di cui al precedente comma.
Sulle somme mutuate è dovuto l'interesse non superiore al 5 per cento.
Nel saggio di interesse è compreso il corrispettivo dovuto agli Istituti incaricati dei finanziamenti per le spese d'amministrazione e come compenso al rischio assunto, nella misura e con le modalità che saranno fissate nella convenzione di cui all'.
I mutui per la costruzione degli alloggi di cui al primo comma sono concessi nella misura del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile all'Istituto case popolari della provincia di Trieste e di Gorizia ed agli enti previsti dall'art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, per la durata massima di 35 anni, al tasso del 2,50 per cento, escluso qualsiasi altro contributo. Agli alloggi medesimi si applicano le norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165. (3) (4)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1955-10-18;908#art-2