Art. 3

LEGGE 18 ottobre 1955, n. 908

In vigore dal 11 mag 1957
(Deposito del Fondo - Modalità per i prelievi). Le somme indicate nel secondo comma dell' sono depositate in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono gestite con l'osservanza delle modalità stabilite nella convenzione di cui all', per mezzo della Cassa di risparmio di Trieste e di quella di Gorizia. Detti Istituti sono espressamente autorizzati a compiere le operazioni relative al Fondo anche in deroga alle leggi e allo statuto che disciplinano la loro attività. Il Comitato interministeriale per il credito e risparmio potrà autorizzare l'esecuzione delle operazioni anche pel tramite di altri Istituti di credito a medio e lungo termine, da designarsi dal Comitato stesso. A garanzia delle operazioni creditizie previste dalla presente legge, gli Istituti di credito possono convenire la costituzione del privilegio speciale sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni .
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