Art. 3
LEGGE 18 ottobre 1955, n. 908
In vigore dal 11 mag 1957
(Deposito del Fondo - Modalità per i prelievi).
Le somme indicate nel secondo comma dell' sono depositate in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono gestite con l'osservanza delle modalità stabilite nella convenzione di cui all', per mezzo della Cassa di risparmio di Trieste e di quella di Gorizia.
Detti Istituti sono espressamente autorizzati a compiere le operazioni relative al Fondo anche in deroga alle leggi e allo statuto che disciplinano la loro attività.
Il Comitato interministeriale per il credito e risparmio potrà autorizzare l'esecuzione delle operazioni anche pel tramite di altri Istituti di credito a medio e lungo termine, da designarsi dal Comitato stesso.
A garanzia delle operazioni creditizie previste dalla presente legge, gli Istituti di credito possono convenire la costituzione del privilegio speciale sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1955-10-18;908#art-3