Art. 1

LEGGE 18 ottobre 1955, n. 908

In vigore dal 13 mag 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia). È costituito un Fondo di rotazione destinato a promuovere iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia. Affluiscono al Fondo: a) le somme disponibili sul Fondo E.R.P. triestino e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi relative ai mutui accordati sul Fondo stesso; b) le somme disponibili presso la Sezione prestiti del Governo militare alleato e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati dal Governo anzidetto e non convertiti in contributi a fondo perduto; c) le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati sul Fondo incremento edilizio, istituito con Ordine del Governo militare alleato n. 26 del 7 febbraio 1951; d) le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui da concedersi ai sensi della presente legge; e) le somme derivanti da recuperi od estinzioni anticipate dei mutui; f) l'importo di cinque miliardi di lire che il Ministero del tesoro concede al Fondo in dotazione. (3)
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