Art. 7

LEGGE 12 giugno 1955, n. 512

In vigore dal 15 lug 1955
Il precedente ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 giugno 1955 GRONCHI SCELBA - TREMELLONI GAVA - DE PIETRO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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LEGGE 12 giugno 1955, n. 512 (Art. 7 Modificazioni alle disposizioni riguardanti il "Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati" della Guardia di finanza) — Testo vigente | Portale Normativo