Art. 7
LEGGE 12 giugno 1955, n. 512
In vigore dal 15 lug 1955
Il precedente ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 giugno 1955
GRONCHI
SCELBA - TREMELLONI
GAVA - DE PIETRO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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