Art. 6
LEGGE 12 giugno 1955, n. 512
In vigore dal 15 lug 1955
Il terzo comma dell'art. 28 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1955-06-12;512#art-6