Art. 5

LEGGE 12 giugno 1955, n. 512

In vigore dal 15 lug 1955
L'ammontare massimo individuale dei prestiti da concedere ai sottufficiali, appuntati e finanzieri, soggetti a ritenuta, è determinato al principio di ciascun esercizio finanziario dal Consiglio di amministrazione del Fondo con deliberazione da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.
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LEGGE 12 giugno 1955, n. 512 (Art. 5 Modificazioni alle disposizioni riguardanti il "Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati" della Guardia di finanza) — Testo vigente | Portale Normativo