Art. 4

LEGGE 12 giugno 1955, n. 512

In vigore dal 12 gen 1961
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1961, N. 1326
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LEGGE 12 giugno 1955, n. 512 (Art. 4 Modificazioni alle disposizioni riguardanti il "Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati" della Guardia di finanza) — Testo vigente | Portale Normativo