Art. 3

LEGGE 12 giugno 1955, n. 512

In vigore dal 19 apr 2025
Il contributo a favore del Fondo previsto dalle disposizioni in vigore è elevato dall'uno a 2,50 per cento dell'importo lordo dello stipendio o della paga nominali, considerati in ragione dell'ottanta per cento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1955-06-12;512#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo