Art. 3
LEGGE 12 giugno 1955, n. 512
In vigore dal 19 apr 2025
Il contributo a favore del Fondo previsto dalle disposizioni in vigore è elevato dall'uno a
2,50 per cento
dell'importo lordo dello stipendio o della paga nominali, considerati in ragione dell'ottanta per cento.
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