Art. 16
LEGGE 11 aprile 1955, n. 380
In vigore dal 31 mag 1955
Il diritto all'indennità diretta una volta tanto è esteso all'iscritto che, con almeno cinque anni di servizio utile e prima dei venticinque, cessi dal servizio in condizioni o per cause diverse da quelle contemplate dall' e dalla lettera e) dell' del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312.
Nei casi previsti dal comma precedente la misura, dell'indennità, per l'ufficiale giudiziario è pari alla metà dell'importo risultante dall'applicazione dello, lettera b) dell' e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, e pari ad un terzo dell'importo stesso.
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