Art. 20
LEGGE 11 aprile 1955, n. 380
In vigore dal 31 mag 1955
Le domande di riscatto sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda.
In conformità delle deliberazioni di cui al comma precedente, il direttore generale degli Istituti di previdenza emette il decreto concessivo o negativo da comunicarsi all'interessato.
Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto l'interessato può presentare ricorso alla Corte dei conti. Lo stesso diritto di ricorso compete alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, per la quale il termine predetto decorre dalla data della deliberazione.
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