Art. 21

LEGGE 11 aprile 1955, n. 380

In vigore dal 31 mag 1955
L'iscritto che presenti la domanda di riscatto durante il periodo di attività di servizio ha facoltà di versare il contributo in una sola volta, ovvero di chiedere che la somma corrispondente sia trasformata, in base alla tabella D allegata alla presente legge, in annualità costanti, da pagarsi a rate mensili posticipate, per un numero di anni non superiore al doppio di quelli del servizio riscattato e in nessun caso superiore a quindici. L'iscritto che, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla, comunicazione del decreto di riscatto, non abbia fatto pervenire alla Cassa di previdenza la domanda di pagamento rateale, deve effettuare il pagamento del contributo di riscatto in una sola volta, a pena di decadenza, entro un anno dalla comunicazione stessa. L'inizio del versamento rateale deve effettuarsi nel termine fissato dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza. I debitori morosi sono tenuti al pagamento degli interessi composti del cinque per cento annuo sulle rate scadute e non ancora pagate.
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