Art. 26

LEGGE 11 aprile 1955, n. 380

In vigore dal 31 mag 1955
Per le pensioni contemplate dall', l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all' del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e alle successive modificazioni è stabilito nelle stesse misure previste, per la rendita vitalizia costante, dagli , lettera c), 3, n. 2), e . Nella nuova misura dell'assegno di caroviveri temporaneo è conglobata l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, restando tale indennità soppressa come emolumento a sè stante. Ai titolari di pensioni viene conservata, quale assegno personale non riversibile, da riassorbire in occasione di successivi aumenti, l'eventuale differenza tra l'ammontare spettante anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, a titolo di assegno di caroviveri temporaneo e di indennità di caropane, e il nuovo importo dell'assegno di caroviveri temporaneo previsto dal precedente comma. L'assegno personale di cui al comma precedente è ridotto alla stessa misura già stabilita per l'indennità di caropane allorchè si verificano le condizioni che avrebbero comportato la decadenza dal diritto alle quote della indennità medesima per le persone di famiglia, ai sensi dei citato decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433. Resta fermo l'obbligo per i pensionati di denunciare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni predette. Si applica per l'assegno personale di cui al secondo comma, la disposizione dell', ultimo comma, del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.
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