Art. 2

LEGGE 11 aprile 1955, n. 380

In vigore dal 31 mag 1955
La pensione diretta a favore degli ufficiali giudiziari è costituita dalle seguenti tre parti: a) dalla rendita vitalizia calcolata con il sistema dei capitali accumulati i cui valori sono fissati dalla tabella A annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella A. U. allegata alla legge 21 novembre 1949, n. 914; b) dalla rendita vitalizia commisurata agli anni utili a pensione, fino ad un massimo corrispondente ad anni 40, i cui valori sono fissati dalla tabella B annessa alla presente legge; c) dalla rendita vitalizia costante di lire 72.000 annue. La rendita di cui alla lettera b) assorbe e sostituisce l'assegno supplementare di cui all' della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni. La rendita di cui alla lettera c) assorbe e sostituisce l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all' del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni, nonchè l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, ferma rimanendo la sospensione del pagamento della predetta rendita vitalizia di cui alla lettera c) nei casi previsti dall'ultimo comma dell' del citato decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.
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