Art. 6

LEGGE 11 aprile 1955, n. 380

In vigore dal 31 mag 1955
Il trattamento di pensione indiretta di privilegio, e quello di riversibilità di pensione diretta di privilegio quando l'ufficiale giudiziario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, sono calcolati, con l'applicazione delle aliquote stabilite dall'art. 3, su quello che sarebbe spettato o che è stato liquidato all'ufficiale giudiziario ai sensi dei primi due commi dell'art. 5, prendendo a base, però, per la parte di trattamento commisurata, ai soli anni di servi zio, la rendita vitalizia di lire 243.200 annue stabilita dal comma secondo dello stesso art. 5. Il trattamento di riversibilità di pensione diretta di privilegio nei casi non contemplati dal precedente comma si calcola applicando le aliquote stabilite dall'art. 3 su quello liquidato all'ufficiale giudiziario ai sensi dei primi due commi dell'art. 5. La parte del predetto trattamento di riversibilità commisurata ai soli anni di servizio in nessun caso può essere inferiore a lire 91.200 annue. Il trattamento determinato in applicazione dei due commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei proventi di cui all'ultimo comma dell'art. 5, viene integrato, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso può superare le lire 118.000 annue.
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