Art. 7
LEGGE 11 aprile 1955, n. 380
In vigore dal 31 mag 1955
Agli aiutanti ufficiali giudiziari e loro famiglie, ai fini della valutazione dei servizi e dell'accertamento del diritto al trattamento di quiescenza, si applicano le norme stabilite per gli ufficiali giudiziari. La misura di tale trattamento è pari ai due terzi di quello previsto dagli articoli dal 2 al 6. Per la determinazione dell'importo dell'integrazione, che in nessun caso può superare le lire 80.000 annue, prevista dall'ultimo comma degli articoli 5 e 6, si considerano i proventi di cui al n. 1 dell'art. 156 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'art. 159 e del secondo comma dell'art. 160 della legge stessa.
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