Art. 4
LEGGE 11 aprile 1955, n. 380
In vigore dal 31 mag 1955
L'indennità una volta tanto, diretta o indiretta, è costituita dalle seguenti due parti:
a) dai tre quarti del valore capitale della rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell', calcolata in base alle annualità vitalizie risultanti dalla tabella C annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella B allegata al regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312;
b) dal valore capitale medio della metà della rendita vitalizia di cui alla lettera b) dell'. Tale valore capitale è calcolato in lire dodici per ogni lira di rendita.
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