Art. 9
LEGGE 27 febbraio 1955, n. 84
In vigore dal 7 apr 1955
I capitani di complemento provenienti dagli ufficiali in servizio permanente effettivo possono conseguire la promozione al grado superiore qualora abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso valutativo previsto dall'art. 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899, per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore.
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