Art. 8
LEGGE 27 febbraio 1955, n. 84
In vigore dal 7 apr 1955
Ai capitani della Guardia di finanza che compirono, coll'esito favorevole, i corsi della scuola, di guerra prima dell'8 settembre 1943, si applicano le norme di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934, n. 899.
I predetti ufficiali vengono promossi con decorrenza della data in cui entrarono nel primo quinto dell'organico del grado, purchè essa non sia anteriore a quella in cui ultimarono il periodo di servizio applicativo presso i comandi di grandi unità di cui al regio decreto 2 ottobre 1942, n. 1453.
L'applicazione del presente articolo non dà luogo alla corresponsione degli assegni arretrati.
Storico versioni
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