Art. 5

LEGGE 27 febbraio 1955, n. 84

In vigore dal 7 apr 1955
I marescialli maggiori della Guardia di finanza possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento o della riserva del Corpo secondo le modalità di cui all', n. 4, della legge 4 agosto 1942, n. 915, anche se appartengano alla Forza in congedo quali trattenuti o richiamati.
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