Art. 6

LEGGE 27 febbraio 1955, n. 84

In vigore dal 7 apr 1955
I sottufficiali della Guardia di finanza appartenenti al contingente del servizio sedentario possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento o della riserva, semprechè siano stati riconosciuti fisicamente idonei ai relativi servizi.
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