Art. 4
LEGGE 27 febbraio 1955, n. 84
In vigore dal 7 apr 1955
È abrogato l'art. 3 della legge 20 marzo 1940, n. 234.
I sottufficiali della Guardia di finanza che non possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento del Corpo, a norma dell' della legge 4 agosto 1942, n. 915, per aver superato i limiti di età previsti dall'art. 68 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, possono essere nominati sottotenenti nella riserva.
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