Art. 7
LEGGE 22 novembre 1954, n. 1127
In vigore dal 25 dic 1954
Per i servizi prestati a norma del precedente gli enti gestori sono tenuti a corrispondere un compenso non superiore all'1 per cento sul valore delle merci acquistate, che sarà versato in apposito capitolo del bilancio delle entrate dello Stato.
La misura del compenso, nei limiti di cui al comma precedente, è determinata dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto col Ministro per il tesoro.
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