Art. 9
In vigore dal 25 dic 1954
La Delegazione di cui all' curerà la chiusura della gestione anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
All'uopo presenterà entro tre mesi il rendiconto al Ministero del commercio con l'estero che eseguirà gli opportuni controlli e lo trasmetterà alla Corte dei conti per il tramite della competente Ragioneria centrale.
L'attivo costituirà fondo di riserva della Sezione autonoma e sarà amministrato per conto e nell'interesse del Ministero del tesoro il quale potrà autorizzarne il deposito in aziende di credito estero o l'impiego in titoli di Stato esteri.
Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario la Sezione autonoma presenterà al Ministero del tesoro apposito rendiconto delle operazioni effettuate sul fondo di cui al precedente comma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - MARTINELLI - MARTINO - GAVA - VILLABRUNA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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