Art. 5
In vigore dal 24 set 1959
Il capo e il vice capo della Delegazione da trarsi, di regola, dai ruoli delle Amministrazioni dello Stato e da distaccarsi presso la Delegazione medesima, sono nominati con decreto del Ministro per il commercio con L'estero di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per gli affari esteri.
Al capo della Delegazione, da scegliersi fra il personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso l'Ambasciata d'Italia Washington, che continua a svolgere presso di essa le proprie finzioni, compete, in aggiunta all'assegno di sede in godimento, l'indennità mensile lorda pari a dollari 447 per il periodo dal 25 dicembre 1956 al 31 ottobre 1957 e pari a dollari 112 per il periodo successivo.
Al vice capo della Delegazione, facente parte del personale dello Stato e che non fruisca dell'assegno di sede, compete, oltre allo stipendio relativo alla qualifica rivestita, l'indennità mensile lorda pari a dollari 1090.
Note all'articolo
- La L. 30 luglio 1959, n. 702 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "La presente legge ha effetto dal 25 dicembre 1956 fino al 30 giugno 1960."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-11-22;1127#art-5