Art. 6
In vigore dal 25 dic 1954
Il personale appartenente all'Amministrazione dello Stato, necessario al funzionamento della Delegazione e della Sezione autonoma, è ivi distaccato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto col Ministro per il tesoro.
Ad esso compete il trattamento di missione all'estero previsto dalle vigenti disposizioni.
Il capo della Delegazione può tuttavia assumere - previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero - personale del luogo di particolare capacità anche di cittadinanza non italiana.
Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto col Ministro per il tesoro sarà stabilito il numero massimo delle persone di cui al precedente comma nonché i limiti delle relative retribuzioni, tenute presenti le consuetudini e le leggi locali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-11-22;1127#art-6