Art. 2
In vigore dal 25 dic 1954
La Delegazione è alle dirette dipendenze del Ministero del commercio con l'estero ed è soggetta alla vigilanza del Ministero del tesoro.
Per quanto riguarda, gli aspetti politici della sua attività, riceve in loco istruzioni dall'Ambasciata italiana della quale è anche consulente tecnico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1954-11-22;1127#art-2