Art. 2

In vigore dal 25 dic 1954
La Delegazione è alle dirette dipendenze del Ministero del commercio con l'estero ed è soggetta alla vigilanza del Ministero del tesoro. Per quanto riguarda, gli aspetti politici della sua attività, riceve in loco istruzioni dall'Ambasciata italiana della quale è anche consulente tecnico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1127#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo