Art. 5
LEGGE 3 novembre 1954, n. 1042
In vigore dal 28 nov 1954
È istituito a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sovrapprezzo di lire 2000 su ciascun biglietto d'ingresso nei casinò da gioco.
Detto sovrapprezzo è dovuto per una volta al giorno dai frequentatori di casinò muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.
Le ditte che hanno in gestione i suddetti casinò sono obbligate a riscuotere senza alcun compenso ed a versare l'importo del sovrapprezzo, che è esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata, al "Fondo nazionale di soccorso invernale", entro otto giorni dalla riscossione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-11-03;1042#art-5