Art. 8

LEGGE 3 novembre 1954, n. 1042

In vigore dal 28 nov 1954
I sovrapprezzi di cui agli , nella misura minima di lire 5 e fino ad un massimo di lire 200, sono dovuti anche da chi è munito di tessera di abbonamento o di biglietto gratuito od a riduzione, ad eccezione dei mutilati e invalidi di guerra e di quelli del lavoro, nonchè dei mutilati civili per eventi bellici. L'importo dei sovrapprezzi, per le singole categorie, e le modalità per la relativa riscossione saranno stabiliti con decreto da adottarsi di concerto dai Ministri per l'interno e per i trasporti.
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