Art. 7

LEGGE 3 novembre 1954, n. 1042

In vigore dal 28 nov 1954
Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare: favore del "Fondo nazionale" medesimo, nelle dodici domeniche da stabilirsi per ciascun anno a norma dell'articolo precedente, un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi in ferro vie, filovie, autolinee, funivie, seggiovie, tranvie, funicolari e servizi di navigazione interna, esclusi i servizi urbani. Il sovrapprezzo predetto e dovuto nelle seguenti misure: 1ª e 2ª cl. 3ª cl. Lire Lire per importi: - - fino a lire 50................................ 10 5 da lire 51 a lire 100..................... 15 10 " " 101 " 200..................... 25 20 " " 201 " 500..................... 60 45 " " 501 " 1.000..................... 120 90 " " 1.001 " 2.000..................... 180 135 oltre a lire 2.000............................ 240 180
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