Art. 4
LEGGE 3 novembre 1954, n. 1042
In vigore dal 28 nov 1954
I sovrapprezzi di cui ai precedenti , da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, sono riscossi dall'esercente e da questo versati alla Società italiana autori ed editori, nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali.
La Società italiana autori ed editori deve versare, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sovrapprezzi incassati al "Fondo nazionale di soccorso invernale" dandone notizia al Ministero dell'interno ed a quelli delle finanze e del tesoro.
Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovrapprezzi sarà dalla Società suddetta svolto gratuitamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-11-03;1042#art-4