Art. 4 · LEGGE 3 novembre 1954, n. 1042

Art. 4

LEGGE 3 novembre 1954, n. 1042

In vigore dal 28 nov 1954
I sovrapprezzi di cui ai precedenti , da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, sono riscossi dall'esercente e da questo versati alla Società italiana autori ed editori, nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali. La Società italiana autori ed editori deve versare, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sovrapprezzi incassati al "Fondo nazionale di soccorso invernale" dandone notizia al Ministero dell'interno ed a quelli delle finanze e del tesoro. Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovrapprezzi sarà dalla Società suddetta svolto gratuitamente.
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