Art. 5 · LEGGE 3 novembre 1954, n. 1042

Art. 5

LEGGE 3 novembre 1954, n. 1042

In vigore dal 28 nov 1954
È istituito a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sovrapprezzo di lire 2000 su ciascun biglietto d'ingresso nei casinò da gioco. Detto sovrapprezzo è dovuto per una volta al giorno dai frequentatori di casinò muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio. Le ditte che hanno in gestione i suddetti casinò sono obbligate a riscuotere senza alcun compenso ed a versare l'importo del sovrapprezzo, che è esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata, al "Fondo nazionale di soccorso invernale", entro otto giorni dalla riscossione.
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