Art. 5
LEGGE 15 maggio 1954, n. 270
In vigore dal 29 giu 1954
La nomina ai posti di grado iniziale del ruolo istituito con il precedente ha luogo a seguito di pubblici concorsi tra candidati provvisti del titolo di ragioniere o di perito commerciale secondo il programma di cui all'allegato n. 2.
Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.
Un terzo dei posti messi a concorso è riservato al personale di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari provvisto del titolo di studio previsto nel primo comma.
Qualora per insufficienza del numero dei concorrenti o degli idonei non sia coperto il numero dei posti riservati al personale concorrente di gruppo C, la differenza dei posti stessi è conferita ai concorrenti estranei all'Amministrazione.
La Commissione esaminatrice è composta:
di un funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze, di grado non inferiore al 5°, presidente;
di tre funzionari dello stesso ruolo e di un funzionario di gruppo A del ruolo provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, di grado non inferiore al 6°, membri.
Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze, di grado non inferiore al 9°.
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